Ordinanza riguardo locazione e affitto durante le restrizioni da coronavirus

Ordinanza riguardo locazione e affitto durante le restrizioni da coronavirus

Ordinanza riguardo gli affitti

In questo periodo in cui si lavora meno o in maniera ridotta date le misure restrittive in conseguenza dell’epidemia di coronavirus, molti si domandano se gli affitti vanno pagati o meno.

A questo proposito durante la conferenza stampa del 27 marzo scorso è stata emanata una ordinanza sull’attenuazione dell’impatto del coronavirus (COVID-19) in materia di locazione e affitto (Ordinanza COVID-19 locazione e affitto).

Il testo

Ecco il testo di detta ordinanza:

“Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale1,

ordina:
Art. 1 Provvedimenti concernenti il trasloco

Il trasloco da e in locali d’abitazione e commerciali in locazione o affitto è ammesso nel rispetto delle raccomandazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.
Art. 2 Proroga del termine in caso di mora del conduttore

Se il conduttore, a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, è in mora al pagamento di corrispettivi o spese accessorie che giungono a scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il termine fissato dal locatore per il pagamento di corrispettivi o spese accessorie scaduti è di almeno 90 giorni in deroga all’articolo 257d capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)1.

1 RS 220
Art. 3 Termine di preavviso per camere mobiliate e posteggi

In deroga all’articolo 266e CO1 il termine di preavviso nella locazione di camere mobiliate e di posteggi o analoghe installazioni locati separatamente è di 30 giorni.

1 RS 220
Art. 4 Proroga del termine in caso di mora dell’affittuario

Se l’affittuario, a causa dei provvedimenti ordinati dal Consiglio federale per combattere il coronavirus, è in mora al pagamento di fitti o spese accessorie che giungono a scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, il termine fissato dal locatore per il pagamento di fitti o spese accessorie scaduti è di almeno 120 giorni in deroga all’articolo 282 capoverso 1 CO1.

1 RS 220
Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 28 marzo 2020 alle ore 00.00.

2 Si applica fino al 31 maggio 2020.

RU 2020 1099”.

 

 

 

 

 

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