Ampliate le misure sul lavoro ridotto
Lo scorso 20 gennaio il Consiglio federale svizzero ha attuato alcune modifiche alla legge COVID-19 entrata in vigore a dicembre 2020.
In questo ambito ha ampliato le misure presenti sul lavoro ridotto: da adesso il periodo di attesa per riceverle è retroattivamente soppresso a partire dal 1° settembre 2020 e va fino al 31 marzo 2021.
Sempre retroattivamente, ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, è anche stata abolita la durata massima per la riscossione di indennità per lavoro ridotto (denominata ILR).
Questo per quattro periodi di conteggio se avviene una perdita di lavoro maggiore dell’85%.
In ogni caso questa abolizione temporanea del numero massimo di periodi di conteggio viene prorogata fino a fine 2023 per permettere alle imprese fortemente colpite dalle misure anti covid siano sostenute maggiormente e in modo mirato per mantenere tutti i posti di lavoro.
Esteso il diritto per l’indennità per lavoro ridotto
Il diritto all’indennità per il lavoro ridotto inoltre è stato esteso anche a coloro che sono impiegati a tempo determinato e anche agli apprendisti. Questa estensione è valevole fino al 30 giugno 2021.
Inoltre da settembre scorso c’era un periodo minimo previsto secondo la legge sull’assicurazione per disoccupazione che prevedeva l’attesa di almeno un giorno.
Adesso invece per rendere più accessibile il ricorrere all’ILR e migliorare anche la liquidità delle aziende, retroattivamente e a partire dal 1° settembre 2020 fino al 31 marzo 2021, non vi è nessun periodo di attesa.
Questa modifica non richiede interventi da parte dei datori di lavoro. i conteggi e la differenza per i giorni di attesa passati saranno controllati e versati dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Articolo 17a
Il 18 dicembre 2020 poi il Parlamento nel modificare la legge COVID-19 ha aggiunto l’articolo 17a. In base a questo articolo, le persone che hanno redditi modesti, retroattivamente dal 1° dicembre 2020 fino al 31 marzo 2021, hanno diritto a ricevere un’ILR maggiore.
In particolare tutti i dipendenti a tempo pieno con una perdita di guadagno totale e che hanno un reddito inferiore a 3’470 franchi percepiranno il 100 per cento dell’ILR.
Per redditi tra 3’470 e 4’340 franchi invece l’indennità arriva a 3’470 franchi, quindi con un’ILR tra l’80 e il 100 per cento.
Tali modifiche all’ordinanza COVID-19 sono entrate in vigore il 21 gennaio 2021.