Diritto del lavoro svizzero

Contratti del lavoro in svizzera

Il diritto del lavoro svizzero prevede dei contratti di lavoro che si distinguono in contratto individuale, contratto collettivo e contratto normale.

Il contratto individuale di lavoro regola diritti e doveri sia di lavoratori che di datori di lavoro. Può essere concluso anche in forma solo verbale. La forma scritta è però vantaggiosa per tutte e due le parti.

Il contratto collettivo invece si regola tra associazioni padronali e dei lavoratori. Il contratto normale è regolato da atti normativi della Confederazione o Cantoni e regolano i rapporti di lavoro con disposizioni su orari di lavoro, vacanze, termini di disdetta.

I contratti valgono ovviamente anche per i lavoratori frontalieri.

Licenziamento in Svizzera

In Svizzera il licenziamento può avvenire anche senza lettera scritta, se non è stabilito diversamente, e se il rapporto di lavoro non è disciplinato da contratto a termine, e si può sciogliere in qualsiasi momento. Si deve tuttavia rispettare un dato termine di disdetta.

In mancanza di contratto scritto o contratto collettivo di lavoro il termine di disdetta segue il Codice delle obbligazioni (CO):

  • valgono 7 giorni di calendario per un periodo di prova (per la fine di qualsiasi giorno)
  • vale 1 mese per il primo anno di lavoro (per la fine di un mese)
  • vale 2 mesi dal secondo anno di lavoro al nono (per la fine di un mese)
  • vale 3 mesi dal decimo anno di lavoro in poi (per la fine di un mese)
  • i contratti a tempo determinato hanno una  data finale stabilita, sempre che questi contratti non prevedano però la possibilità di andarsene anticipatamente o in caso di gravi motivi.

 

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