Due tipologie di frontalieri dopo l’accordo Italia Svizzera
Dopo l’accordo sui frontalieri tra Italia e Svizzera da poco firmato tra i due paesi, si sono suddivisi i lavoratori frontalieri in due topologie.
In particolare si fa riferimento a quelli assunti prima della data di entrata in vigore dell’accordo, e quelli dopo.
I primi rientrano in un regime fiscale transitorio e verranno tassati tramite imposizione alla fonte solamente in Svizzera.
I secondi invece subiranno il prelievo alla fonte da parte della Svizzera dell’80%, e l’imposizione fiscale nello Stato di residenza. Tuttavia l’Italia si è impegnata a diminuire la differenza di tassazione applicando detrazioni a beneficio dei lavoratori frontalieri.
Legge del lavoro in Svizzera
La legge sul lavoro (LL) in Svizzera si applica ad aziende pubbliche e private e forma la base della protezione dei lavoratori.
Si divide in durata del lavoro e riposo e protezione della salute dei lavoratori.
Ovviamente anche i frontalieri che lavorano in Svizzera sono assoggettati alle regole della legge sul lavoro svizzero.
Diritto del lavoro svizzero
Il diritto del lavoro svizzero contiene obblighi e diritti dei lavoratori e datori di lavoro del paese. Le principali leggi che lo compongono sono il Codice delle obbligazioni ( riguardo il contratto individuale di lavoro, collettivo di lavoro, normale di lavoro), la legge sul lavoro (per la protezione generale dei lavoratori, la durata del lavoro e riposo, per i giovani lavoratori, per le donne incinte e le madri che allattano) e infine la legge per l’assicurazione contro gli infortuni (sulla sicurezza sul lavoro).
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