La ditta individuale
In Svizzera esistono varie forme societarie e aziendali, tra cui anche la ditta individuale. Anche in Ticino la contabilità aziendale dipende dalle varie forme societarie.
Per ditta individuale si intende una ditta le cui attività sono strettamente legate a una singola persona, ovvero al fondatore di tale ditta, che svolge il proprio lavoro spesso da solo, come lavoratore autonomo.
Scelgono tale forma giuridica di solito liberi professionisti come architetti, avvocati, medici, come pure gli artigiani e imprese commerciali locali.
L’attività di una ditta individuale può iniziare subito dopo l’iscrizione al registro di commercio e con costi limitati. Di solito viene richiesta solo l’iscrizione nel registro di commercio.
Non è obbligatorio versare un patrimonio di base.
I fondatori delle ditte individuali godono dello statuto di lavoratore autonomo. Sono responsabili della loro previdenza. Inoltre una caratteristica è che nel nome dell’impresa deve esserci obbligatoriamente il nome del suo creatore.
Devono tenere una contabilità semplificata.
Scritture contabili obbligatorie per ditta individuale
Secondo l’articolo di legge CO Art.957 :
2 Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:
- Le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
- Le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;
- Le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC.
3 Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.
Quindi le scritture contabili obbligatorie per ditta individuale sono a contabilità semplificata. Quindi non devono tener la contabilità a partita doppia.
In particolare questa vale per le ditte individuali e società di persone che abbiano un fatturato inferiore ai CHF 500’000 annui, per le associazioni e fondazioni che non devono per forza iscriversi al Registro di commercio e per le fondazioni che non hanno obbligo di revisione.
Valgono i principi di tenuta dei conti secondo l’art.CO 957a.
Bilancio e conto economico Svizzera
Le ditte individuali quindi il cui fatturato sia inferiore a CHF 500’000 devono tenere una contabilità semplificata per il bilancio e conto economico della Svizzera.
Questa deve includere solo entrate, uscite e patrimonio.
Le ditte individuali le quali abbiano invece una cifra d’affari uguale o superiore ai CHF 500’000 devono tenere la contabilità e presentare i conti secondo il Codice delle obbligazioni (art. 957 e segg).
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