Aggiornamento del 10 febbraio 2020
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E’ iniziata la riforma tributaria in Ticino
Dal 1° gennaio 2020 è ufficialmente iniziata la riforma tributaria in Ticino.
Ecco tutte le principali novità della riforma fiscale cantonale, derivate dalle varie revisioni di alcune leggi federali svizzere.
Novità legislative a livello fiscale
Il 4 novembre scorso il Gran Consiglio ha approvato a maggioranza l’implementazione, per quel che riguarda la Legge tributaria cantonale, della riforma fiscale già Legge federale e del finanziamento dell’AVS (RFFA), come da Messaggio del Consiglio di Stato nr. 7684.
Contro questo progetto era stata depositata alla Cancelleria di Stato da PS, dai Verdi, PC, da Forum Alternativo, POP e da MPS una richiesta di referendum: ad oggi sono state raccolte tuttavia firme insufficienti per bloccare il progetto.
Quindi entra adesso in vigore la legge fiscale con novità legislative, a tappe graduali.
La legge sarà a regime nel 2025 e avrà un impatto finanziario per ca 150 milioni di franchi.
Cosa prevede la riforma
La riforma prevede la riduzione dell’aliquota per le persone giuridiche, e dal 2020 al 2023 passerà dal 9% all’8%, per fermarsi al 5,5% nel 2025.
Inoltre il moltiplicatore cantonale per le persone fisiche sarà ridotto, ovvero passerà da 100% a 97% fino al 2023, e poi dal 2024 al 96%.
Dal 2025 inoltre i comuni potranno introdurre un moltiplicatore differenziato tra persone giuridiche (PG) e persone fisiche (PF).
Entrambi dovranno essere almeno del 40% e la differenza tra quello delle persone giuridiche rispetto a quelle fisiche potrà essere al massimo 20 punti percentuali verso il basso e 60 punti verso l’alto.
Gli statuti fiscali privilegiati riguardo società holding, di amministrazione e ausiliarie, che sono attualmente regolamentati dagli art. 91-93 della LT, sono stati aboliti dopo l’entrata in vigore a livello federale della RFFA il 1 gennaio di quest’anno.
Modifiche a decreti esecutivi
Le disposizioni del Decreto esecutivo sulla riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali sono state modificate riguardo i tassi di interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza (art. 2 cpv. 1) e sul rimborso per eccedenze di deposito (art. 11).
Entrambi sono stai ridotti ad un tasso rimunerativo dello 0.10% (da: 0.25%) per adeguarsi ai tassi di mercato.
A partire dal 2021 inoltre, è previsto un contributo cantonale per i Comuni di 13,5 milioni di franchi all’anno, questo per limitare l’impatto tributario sugli Enti locali.
Adeguamento alla nuova legge federale sull’Energia, in particolare per l’Ordinanza sui costi degli immobili (ord. 642.116)
La nuova legge federale sull’energia ha introdotto inoltre dei cambiamenti:
deducibilità fiscale dei costi per la demolizione di un immobile privato solo se se ne costruisce uno nuovo, compresi nelle spese di manutenzione;
possibilità di riportare tali costi di demolizione di un immobile privato, assieme agli investimenti per il risparmio energetico e per la protezione dell’ambiente, nei due periodi fiscali successivi, se questi costi non dovessero essere interamente considerati nel periodo fiscale in cui sono stati sostenuti.
Adeguamento alla legge federale sulle banche e le casse di risparmio per i regimi “too big to fail”
E’ stato inserito un nuovo cpv. 7 all’art. 77 LT riguardo le riduzioni per le partecipazioni, ovvero sono stati apposti dei correttivi al calcolo delle deduzioni per le partecipazioni.
A livello cantonale ci sono diverse novità
A livello cantonale sono presenti diverse novità, come:
Introduzione ammortamenti accelerati per nuovi investimenti
Dal 1° gennaio di quest’anno è stato inserito nella legge tributaria il principio per cui si può applicare un tasso doppio di ammortamento rispetto a quello solito, solo per i nuovi investimenti e nell’anno dell’investimento, in deroga agli artt. 27 cpv. 2 e 71 cpv. 2 LT.
Tale principio era regolato per ora attraverso un aggiornamento periodico del Decreto legislativo sugli ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, che rimane applicabile sugli investimenti fatti sino al 31.12.2019.
Adeguamenti legislativi dell’istituto di deposito
Ci sono anche novità riguardo l’obbligo di versamento del deposito in caso di trasferimento di proprietà immobiliare:
In caso di trasferimento per l’istituto del deposito con atto pubblico, è stato introdotto l’obbligo di versare da parte dell’alienante il deposito su un conto del notaio rogante, quale intermediario.
Il termine di 30 giorni per il versamento del deposito rimane invariato.
Il notaio rogante è tenuto a versare poi tale somma all’Ufficio esazione e condoni entro 10 giorni dalla ricezione e solo a patto che sia già avvenuto il passaggio di proprietà;
eventuali eccedenze nel deposito, salvo istruzioni scritte dell’alienante saranno ritornate sul conto del notaio.
Rimane poi la possibilità di consegnare una garanzia bancaria direttamente all’Ufficio esazione e condoni invece che effettuare il versamento su un conto del notaio.
Estensione dello strumento del Calcolo provvisorio art. 252a LT
A partire dal 01.01.2020 Le autorità fiscali possono emettere un calcolo provvisorio, sia d’ufficio come su richiesta del contribuente, in caso di compravendita immobiliare che generi un’imposizione sugli utili ma anche in relazione alle altre imposte cantonali e comunali in relazione all’immobile in questione.
Obblighi del contribuente riguardo gli allegati alla dichiarazione fiscale secondo l’art. 199 cpv. 2 lett. a LT
Per quel che concerne la dichiarazione fiscale, le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche che devono allestire il conto annuale come previsto dal Codice delle obbligazioni, art. 958 cpv. 2 CO, saranno tenute anche ad allegare alla dichiarazione, oltre al bilancio e il conto economico, anche il relativo allegato per il dato periodo fiscale in questione.
La Divisione delle contribuzioni inoltre segnala, che le seguenti Circolari sono al momento ancora oggetto di revisione e saranno pubblicate a breve sul sito web della Divisione:
Circolare no. 7/2019 Deduzioni dai proventi sulla sostanza immobiliare
Circolare no. 26/2016 Deposito
Circolare 27/2015 Calcolo provvisorio
Circolare 17/2016 Vincite alle lotterie e manifestazioni analoghe
Circolare 1/2003 Usufrutto e diritto di abitazione
Circolare 18/2020 Imposizione della famiglia.