Ordinanza COVID-19 per i casi di rigore
Il Consiglio federale nella seduta di ieri 25 novembre 2020 ha adottato l’ordinanza COVID-19 riguardo le nuove misure economiche per i casi di rigore in Svizzera.
L’ordinanza va a regolare le modalità della Confederazione per ripartire le gli aiuti economici fra i vari Cantoni e specifica a quali situazioni le imprese devono corrispondere per avere diritti agli aiuti e l’indennizzo per perdita di guadagno. Tale ordinanza entrerà in vigore a partire dal 1° dicembre 2020.
Requisiti necessari per entrare nei casi di rigore
Le aziende e imprese devono avere alcuni requisiti necessari per entrare nei casi di rigore.
Anche i Cantoni ora potranno erogare mutui e contributi a fondo perduto che possono essere cumulativi con gli aiuti federali.
Secondo la legge COVID-19 un caso di rigore si ha quando la cifra d’affari annuale di un’impresa risulta essere inferiore almeno del 60 per cento rispetto alla cifra d’affari media distribuita in modo pluriennale.
La cifra d’affari minima per chiedere i contributi deve essere stata di almeno 100,000 franchi negli anni prima del COVID-19.
Imprese con capitale dei Cantoni o dei Comuni
Le imprese che appartengono in parte ai Cantoni o ai Comuni possono richiedere aiuti per i casi di rigore solo se la partecipazione dello Stato è meno del 10 per cento.
C’è l’eccezione per quelle imprese il cui capitale appartiene per oltre il 10% a piccoli comuni comuni fino a 12000 abitanti, le quali possono accedere agli aiuti economici.
Va a decadere il divieto di distribuzione di dividendi e percentuali per cinque anni se si ottengono contributi non rimborsabili quando il contributo viene rimborsato.
L’ordinanza prevede anche semplificazioni nella procedura concordataria per sostenere le imprese dei casi di rigore.
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