Indennizzo per perdita di guadagno causa Covid-19

Prolungare la validità dell’ordinanza per perdita di guadagno

Il Consiglio federale svizzero a settembre di quest’anno ha deciso di prolungare la validità dell’ordinanza Covid-19 per perdita di guadagno.

Quindi tale indennità potrà essere versata a coloro che sono stati messi in quarantena, ai genitori che non possono fare accudire da terzi i figli e ai lavoratori indipendenti che sono stati costretti a interrompere la loro attività dopo chiusura di strutture o divieto di manifestazioni.

Inoltre con la conferenza del 4 novembre scorso sono state decise ulteriori misure per indennizzare chi subisce una perdita di guadagno per il coronavirus.

Per chi sono gli indennizzi

Tali indennizzi sono previsti per:

  • Le persone in posizione assimilabile a un datore di lavoro (titolari di Sagl o SA)  se hanno dovuto interrompere l’attività per ordine delle autorità. Il diritto derivante dalla chiusura vale solo per il periodo stesso della chiusura.
  • Le persone in posizione assimilabile a datore di lavoro (titolari di Sagl o SA) in caso di divieto di manifestazioni che sia stato emanato dalle autorità, se avessero dovuto fornire prestazioni per la manifestazione stessa.
  • Tutti i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a un datore di lavoro che subiscono una notevole perdita di salario o guadagno. Con limitazione considerevole si intende che la cifra d’affari abbia subito una diminuzione di almeno il 55 per cento rispetto alla media della cifra d’affari media dal 2015 al 2019.

Chi ne è interessato deve presentare il corretto modulo alla sua cassa AVS, e deve anche spiegare come mai la diminuzione della loro cifra di affari è collegata ai provvedimenti per contrastare il coronavirus.

Nella seduta del 4 novembre 2020, il Consiglio federale ha deciso che questo nuovo ordinamento entra in vigore dal 17 settembre 2020 con effetto retroattivo e durerà sino al 30 giugno 2021.

 

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