Diritto per l’indennità per lavoro ridotto Covid
Il consiglio Federale ha istituito l’indennità per lavoro ridotto (ILR), ovvero degli aiuti economici volti a evitare i licenziamenti durante le restrizioni da covid-19.
In pratica è stato abolito retroattivamente il tempo di attesa delle indennità, a partire dal 1° settembre 2020 e prosegue fino al 31 marzo 2021.
Anche la durata massima di riscossione delle indennità è stata retroattivamente soppressa, dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2021, per quattro periodi di conteggio se si subisce una perdita di lavoro sopra l’85 per cento. Inoltre, il diritto a ricevere l’indennità di lavoro ridotto è esteso anche a chi lavora a tempo determinato e anche agli apprendisti, questo dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.
Indennità del lavoro ridotto per indipendenti
Per quanto riguarda i lavoratori indipendenti, anche questa categoria può fare richiesta per ottenere l’indennità di lavoro ridotto, se subisce una considerevole diminuzione della cifra d’affari.
Infatti il Parlamento ha deciso che i lavoratori indipendenti e coloro la cui posizione è assimilabile a un datore di lavoro che abbia una diminuzione della sua cifra d’affari mensile pari al 40 per cento rispetto a quella media del periodo 2015–2019, avranno diritto all’indennità di perdita di guadagno Covid.
Chi si trova in tale situazione deve dichiarare la diminuzione della propria cifra d’affari e giustificare come sia da ricondurre ai provvedimenti adottati per combattere il COVID-19.
Queste indicazioni saranno opportunamente verificate con controlli a campione.
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