Contabilità in Svizzera
Ogni ditta e attività commerciale o di servizi deve tenere una contabilità.
Per ogni tipo di impresa e ditta però vige l’obbligo di tenere un certo tipo di contabilità in Svizzera.
Le ditte individuali che hanno una cifra d’affari non superiore ai 500’000 franchi annui devono tenere una contabilità semplificata.
Potrebbe anche solamente conservare ordinatamente tutte le ricevute, fatture e i giustificativi per poterli presentare in caso di controllo fiscale.
Per le imprese commerciali invece ci vuole la contabilità in partita doppia e i registri contabili.
Spesso le ditte più grandi hanno un contabile interno o un fiduciario esterno che segue la contabilità in maniera professionale.
I libri contabili infatti sono da tenere obbligatoriamente, anche per ottenere crediti bancari.
Contabilità per la ditta individuale
In Svizzera hanno l’obbligo di tenere una contabilità con un inventario, un bilancio completo e un conto complessivo secondo il Codice delle obbligazioni (art. 957 e segg.) tutte le società.
Le SA, Sagl, società in accomandita per azioni, le società cooperative, le associazioni e fondazioni, imprese individuali e società di persone la cui cifra d’affari è superiore a 500’000 franchi devono tenere un bilancio completo, i giustificativi e i registri contabili.
Invece la contabilità per una ditta individuale e società di persone la cui cifra d’affari è inferiore a 500’000 franchi devono tenere una contabilità semplificata.
Questo significa che devono conservare le fatture, i giustificativi e avere un bilancio del patrimonio.
Revisore contabile Svizzera
Il compito del revisore contabile in Svizzera è quello di controllare la regolare tenuta della contabilità presso aziende, mercati e settori diversi.
Deve verificare che i conti annuali siano presentati conformi al regolamento. Il suo lavoro comprende anche la pianificazione per il giorno dopo e l’organizzazione della reportistica.
C’è da ricordare anche che i documenti contabili vanno conservati per almeno dieci anni (secondo l’art.958f, CO). Questo anche per i documenti archiviati su supporti digitali o sotto forma equivalente, per l’art.958f. al.3.
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